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Sez. U, Sentenza n. 1526 del 01/03/1983 (Rv. 426365 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - REGOLAMENTO RELATIVO A PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE DOMESTICA - QUESTIONE RELATIVA ALLA COSTITUZIONALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE A DETTO PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426365-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - REGOLAMENTO RELATIVO A PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE DOMESTICA - QUESTIONE RELATIVA ALLA COSTITUZIONALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE A DETTO PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA.*

In Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con riguardo a procedimento promosso davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti in materia di cosiddetta giurisdizione domestica, è irrilevante la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 72 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, ove prevede l'intervento del procuratore generale in detto procedimento, trattandosi di norma attinente esclusivamente allo svolgimento del processo davanti a quel giudice, la cui permanenza od eliminazione dall'ordinamento è inidonea ad interferire sulla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice stesso. (V 3067/78, mass n 392518).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 65 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 72 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)