Sez. U, Sentenza n. 23206 del 03/11/2009 (Rv. 610250 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati - Presunzione di inizio dell'attività - Dal primo gennaio dell'anno dell'accertamento - Prova contraria - Ammissibilità a seguito della sentenza n. 144 del 2005 della Corte costituzionale - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Conseguenza - Sentenza di annullamento in mancanza di prova - Vizio di motivazione - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
In tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, si presume, in difetto di prova contraria - ammessa a seguito della sentenza n. 144 del 2005 della Corte costituzionale e il cui onere è a carico del datore di lavoro - che il rapporto di lavoro decorra dal primo gennaio dell'anno dell'accertamento e non dal giorno di quest'ultimo. Ne consegue che incorre nel vizio di omessa motivazione la sentenza che, pur in assenza di detta prova, abbia annullato l'atto di irrogazione delle sanzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)