Sez. 6, Sentenza n. 6323 del 10/04/1996 Ud. (dep. 24/06/1996) Rv. 205096 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere | Registrazione ad opera di uno degli interlocutori - Legittimità - Sussistenza - Utilizzabilità - Sussistenza - Ragione - Fattispecie: registrazione effettuata da interlocutore interessato direttamente e non strumento della polizia.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere
La registrazione di conversazioni ad opera di uno degli interlocutori è legittima ed utilizzabile a fini probatori in quanto la stessa non realizza alcuna "intercettazione" in senso tecnico, ma si risolve sostanzialmente in una particolare forma di "documentazione". (Principio affermato con riguardo a fattispecie nella quale la registrazione fu effettuata da soggetto direttamente interessato al colloquio e non quale strumento o "longa manus" della polizia).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)