Sez. 1, Sentenza n. 426 del 26/01/1995 Cc. (dep. 25/03/1995) Rv. 200493 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Provvedimento ministeriale ex art. 41 bis ord. pen. - Controllo giurisdizionale - Limiti - Parziale declaratoria di inefficacia del provvedimento - Legittimità - Esclusione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Il controllo giurisdizionale sul provvedimento ministeriale contenente prescrizioni limitative ex art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosidetto ordinamento penitenziario) comprende sia la legittimità, sia il merito dell'operato dell'Amministrazione penitenziaria, ma non può consentire al Tribunale di sorveglianza investito di reclamo avverso di esso di sostituirne il contenuto, mediante un'opera di parziale dichiarazione di inefficacia, perché in tal modo si stravolge la complessiva procedura di garanzia prevista dalla legge, così come interpretata dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 53, 349 e 410 del 1993. (Nella specie il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l'illegittimità del decreto ministeriale emesso ai sensi dell'art. 41 bis ord. pen. sul rilievo che il diritto del detenuto a quattro colloqui mensili non poteva essere né pretermesso, né limitato preventivamente dall'Amministrazione penitenziaria, che avrebbe solo potuto dare disposizioni sul concreto esercizio di tale diritto).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)