Sez. 2, Sentenza n. 2057 del 28/03/1980 (Rv. 405705 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE E RIFIUTO RIPETUTO E COSTANTE DEL CREDITORE DI RICEVERSI LA PRESTAZIONE DELLA CONTROPARTE - RICORSO ALLA OFFERTA REALE DI SEGUITO ALL'OFFERTA NON FORMALE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DI UNA SERIA VOLONTA DI ADEMPIERE - OFFERTA NON FORMALE - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE E RIFIUTO RIPETUTO E COSTANTE DEL CREDITORE DI RICEVERSI LA PRESTAZIONE DELLA CONTROPARTE - RICORSO ALLA OFFERTA REALE DI SEGUITO ALL'OFFERTA NON FORMALE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DI UNA SERIA VOLONTA DI ADEMPIERE - OFFERTA NON FORMALE - SUFFICIENZA.*
Nel corso del giudizio di risoluzione per inadempimento, qualora il creditore manifesti ripetutamente e costantemente l'intento di non riceversi la prestazione della controparte, e inutile il ricorso all'offerta reale di seguito all'offerta non formale, in quanto, in Sede di risoluzione, non e in questione l'effetto liberatorio dell'offerta della prestazione, bensi l'idoneita della inadempimento a provocare lo scioglimento del contratto: ne consegue che, dovendosi accertare solo se esista una seria volonta di adempiere, e sufficiente a tal fine anche la semplice offerta non formale, quando questa rivesta, alla stregua di un logico e adeguato apprezzamento, i requisiti necessari. (V 2178/78, mass n 391565; (V 2164/76, mass n 380962).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1222, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)