Sez. 4, Sentenza n. 8033 del 10/04/1995 Ud. (dep. 19/07/1995) Rv. 202023 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Ammissione delle prove - Diritti delle parti - In genere | Presentazione diretta di testimoni - Dibattimento per contrastare una prova documentale dedotta dal P.M. - Esclusione - Fattispecie.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Ammissione delle prove - Diritti delle parti - In genere
Il diritto di ciascuna parte di presentare testimoni direttamente al dibattimento a prova contraria sulle circostanze indicate nella lista testimoniale depositata dalla controparte nel termine di cui all'art. 468 cod. proc. pen., è evidentemente subordinato dal comma quarto del precitato articolo alla presentazione della lista della controparte. Al di fuori di questa ipotesi, è inammissibile la deduzione di prova testimoniale nel dibattimento, salvo il caso di dimostrata impossibilità di farlo tempestivamente (art. 493 comma terzo cod. proc. pen.). (Nella specie l'imputato aveva richiesto di contrastare una prova documentale prodotta dall'accusa in dibattimento con prova testimoniale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 493 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)