Sez. 6, Sentenza n. 17222 del 22/01/2010 Ud. (dep. 06/05/2010) Rv. 246998 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - DIRITTI DELLE PARTI - IN GENERE | Omessa presentazione della lista dei testimoni nel termine di legge - Richiesta di citazione testi a prova contraria - Possibilità - Esclusione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - DIRITTI DELLE PARTI - IN GENERE
La facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista non può essere esercitata dalla parte che non abbia depositato la propria lista nel termine indicato, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma primo, cod. proc. pen., salva la possibilità del giudice di disporre "ex officio" l'assunzione di nuovi mezzi di prova nei limiti di cui all'art. 507 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)