Sez. 1, Sentenza n. 4600 del 18/05/1996 (Rv. 497668 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Poteri del presidente - Oggetto.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - IN GENERE
Il presidente di una società cooperativa ha la capacità di compiere attività negoziale per conto della società stessa (nella specie, trattavasi dell'accettazione della domanda di entrare a far parte della cooperativa), salvo che diversamente non risulti dallo statuto o dall'atto costitutivo, atteso che, sebbene l'art. 2525 cod. civ., in materia di cooperative a r.l., disponga che l'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera degli amministratori su domanda dell'interessato, tuttavia in forza del precedente art. 2384 (in materia di società per azioni), al quale l'art. 2516 (sulle cooperative) rinvia, gli amministratori che hanno la rappresentanza della società - tra i quali, in mancanza di diversa statuizione dell'atto costitutivo o dello statuto, deve ricomprendersi principalmente il presidente della cooperativa - possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2525, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)