Sez. 2, Sentenza n. 8956 del 05/07/2000 (Rv. 538230 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CONTROLLI DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA - GESTIONE COMMISSARIALE | Poteri identici a quelli degli amministratori, ai sensi degli articoli 2384 e 2516 cod. civ. - Conseguenze - Limiti derivanti dallo statuto e pubblicati - Irrilevanza per i terzi in buona fede.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CONTROLLI DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA - GESTIONE COMMISSARIALE
I poteri del commissario governativo di una società cooperativa a responsabilità limitata sono disciplinati dagli articoli 2384 e 2516 cod. civ., e pertanto egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell' oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall' atto costitutivo o dallo statuto, che però, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, a meno che vi sia la prova che questi ultimi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2543, Cod. Civ. art. 2516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)