Sez. U, Sentenza n. 10318 del 24/10/1990 (Rv. 469519 - 01)
SOCIETÀ DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - IN GENERE - SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - POTERE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 2384 SECONDO COMMA COD. CIV. (NEL TESTO FISSATO DALL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 1127 DEL 1969) APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - LIMITAZIONI STATUTARIE AL POTERE DI RAPPRESENTANZA - OPPONIBILITÀ AI TERZI - CONDIZIONI.*
SOCIETÀ DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - IN GENERE - SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - POTERE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 2384 SECONDO COMMA COD. CIV. (NEL TESTO FISSATO DALL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 1127 DEL 1969) APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - LIMITAZIONI STATUTARIE AL POTERE DI RAPPRESENTANZA - OPPONIBILITÀ AI TERZI - CONDIZIONI.*
Con riguardo al potere di rappresentanza del Presidente di una società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, ancorché operante con il contributo dello stato, trova applicazione l'art. 2384 secondo comma cod. civ. (nel testo fissato dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127), con la conseguenza che le eventuali limitazioni statutarie al suddetto potere, sia sostanziale che processuale, non sono opponibili al terzo in difetto delle condizioni contemplate dalla norma medesima. (V 789/81, mass n 411266).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)