Sez. L, Sentenza n. 24204 del 30/12/2004 (Rv. 579461 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO | Assegno per il nucleo familiare ex D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv. in legge n. 153 del 1988 - Genitore avente diritto all'assegno - Abituale mantenimento dei figli - Necessità - Convivenza o affidamento in caso di separazione personale - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO
Il lavoratore dipendente è titolare del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (così come disciplinato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modifiche nella legge 13 maggio 1988, n. 153) per i figli in relazione ai quali provveda o contribuisca abitualmente al mantenimento, rimanendo irrilevante sia che i figli siano con lui conviventi, sia che, in caso di separazione personale, essi risultino affidati all'altro genitore in base agli accordi intervenuti in sede di separazione, in quanto il non essere affidatario non fa venir meno l'obbligo del genitore al mantenimento.
Riferimenti normativi: Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)