diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 262 del 12/01/2010 (Rv. 611129 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Ordinanza di vendita - Termine per il deposito della cauzione da parte degli offerenti - Natura perentoria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Prorogabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611129-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO

Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, il termine che il giudice dell'esecuzione fissa nell'ordinanza di vendita con incanto, ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente, anteriore alle modifiche introdotte dalle leggi n. n. 80 e 263 del 2005), per il deposito della cauzione da parte degli offerenti è perentorio e, pertanto, non può essere prorogato; il deposito della cauzione rappresenta infatti la modalità attraverso la quale la parte che lo esegue manifesta la volontà di essere ammessa a partecipare al procedimento di vendita, il quale, essendo informato al canone base della parità tra quanti vengono sollecitati ad offrire, postula che le condizioni fissate dal giudice nell'avviso di vendita restino inalterate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 576 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)