Sez. 6, Sentenza n. 22126 del 17/03/2009 Cc. (dep. 27/05/2009) Rv. 244142 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE | Prescrizioni imposte dal giudice ad integrazione del progetto del servizio minorile - Consultazione con le parti ed il servizio competente - NecessitĂ .
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE
Con il provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne, il giudice non può impartire prescrizioni diverse da quelle stabilite nel progetto di intervento elaborato dal servizio minorile, senza la consultazione delle parti e del servizio stesso. (Fattispecie in cui il giudice aveva prescritto al minore l'allontanamento ed il rientro a casa entro determinati orari).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)