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Sez. U, Sentenza n. 155 del 20/01/1976 (Rv. 378793 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PROCEDIMENTO - PARTI NECESSARIE - PUBBLICO MINISTERO - CONSIGLIO DELLO ORDINE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1976-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378793-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PROCEDIMENTO - PARTI NECESSARIE - PUBBLICO MINISTERO - CONSIGLIO DELLO ORDINE - CONFIGURABILITA.*

Il procedimento che si instaura davanti al consiglio nazionale forense, a seguito dell'impugnazione di un provvedimento disciplinare emesso dal consiglio dell'ordine professionale locale, ha natura giurisdizionale e deve svolgersi, a pena di nullita assoluta rilevabile d'ufficio, in contraddittorio necessario, oltre che del pubblico ministero, anche del predetto consiglio locale, quale parte interessata alla tutela della dignita e del decoro della categoria professionale. (Conf 1156/75, mass n 374596; (Conf 1140/75, mass n 374571).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)