Sez. U, Sentenza n. 155 del 20/01/1976 (Rv. 378793 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PROCEDIMENTO - PARTI NECESSARIE - PUBBLICO MINISTERO - CONSIGLIO DELLO ORDINE - CONFIGURABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PROCEDIMENTO - PARTI NECESSARIE - PUBBLICO MINISTERO - CONSIGLIO DELLO ORDINE - CONFIGURABILITA.*
Il procedimento che si instaura davanti al consiglio nazionale forense, a seguito dell'impugnazione di un provvedimento disciplinare emesso dal consiglio dell'ordine professionale locale, ha natura giurisdizionale e deve svolgersi, a pena di nullita assoluta rilevabile d'ufficio, in contraddittorio necessario, oltre che del pubblico ministero, anche del predetto consiglio locale, quale parte interessata alla tutela della dignita e del decoro della categoria professionale. (Conf 1156/75, mass n 374596; (Conf 1140/75, mass n 374571).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)