Sez. L, Sentenza n. 1003 del 19/02/1986 (Rv. 444525 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZA IDONEA A COSTITUIRE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ASSENZA PER MALATTIA - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZA IDONEA A COSTITUIRE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ASSENZA PER MALATTIA - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE.*
Nel caso di assenza idonea a costituire causa di risoluzione del rapporto di lavoro, mentre il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., soltanto a provare la circostanza oggettiva di detta assenza, grava invece sul lavoratore l'Onere di provare gli elementi giustificativi di essa e, in particolare, ove questa sia dovuta a malattia, l'Obbligo di comunicare tale stato, comprovandolo con certificazione medica, e di provvedere ugualmente per il prolungamento dell'infermità, in modo da mettere il datore di lavoro in condizione di esercitare il diritto di controllo consentitogli a norma dell'art. 5, secondo comma, dello statuto dei lavoratori attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali. Al detto Obbligo (di comunicazione e documentazione della malattia) gravante sul lavoratore si applicano i normali principi in materia di adempimento delle obbligazioni, tra i quali quello dell'esonero di responsabilità in caso di inadempimento reso impossibile da causa non imputabile al lavoratore, come è per l'ipotesi di Mancanza di capacità di autodeterminarsi conseguente alla malattia. (V 5889/84, mass n 437556; (V 5889, mass n 437557).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)