Sez. 2, Sentenza n. 6733 del 23/05/2000 (Rv. 536841 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Specificazione delle partite contestate e delle tariffe violate - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato, il ricorso per cassazione per asserita violazione delle tariffe è inammissibile ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le voci violate della tariffa professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)