Sez. U, Sentenza n. 433 del 25/01/1989 (Rv. 461556 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE TARIFFE VIOLATE - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE TARIFFE VIOLATE - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
La parte che lamenti con ricorso per Cassazione l'onerosità della liquidazione delle spese processuali e la violazione della tariffa deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso. Pertanto, è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente si limiti a dedurre il pure e semplice superamento della tariffa massima, avendo egli invece l'Onere di specificare le voci per le quali vi sarebbe stato tale superamento, il modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini. (V 5480/86, mass n 448009; (V 515/85, mass n 438719; (V 3607/82, mass n 421573).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)