Sez. 1, Sentenza n. 8277 del 28/04/1995 Ud. (dep. 22/07/1995) Rv. 202119 - 01
Sentenza - Requisiti - Dispositivo | Mancanza o incompletezza - Nullità - Sussistenza - Ricorso alla procedura di correzione della sentenza - Esclusione - Omissione solo parziale - Nullità limitata ai capi di imputazione formalmente contestati e non decisi - Rimedio esperibile - Impugnazione dell'atto da parte dell'interessato.
Sentenza - Requisiti - Dispositivo
La mancanza o incompletezza del dispositivo comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen.. Ed invero l'obbligo della pronuncia sull'azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa. Nè ad una eventuale omissione può supplirsi con la motivazione, la quale adempie una finalità permanente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo, donde l'impossibilità di fare ricorso alla procedura di correzione di cui all'art. 130, cod. proc. pen. più volte ribadita da questa Corte. Peraltro, ove l'omissione sia solo parziale, essa determina la nullità della sentenza limitatamente ai capi di imputazione formalmente contestati e non decisi, con conseguente necessità di una distinta pronuncia sugli stessi e non travolge l'intero provvedimento che conserva la sua piena validità nelle restanti parti. Ne consegue che in tal caso l'anomalia deve essere fatta valere dalla parte mediante gli ordinari rimedi predisposti dall'ordinamento, vale a dire attraverso l'impugnazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)