Sez. 1, Sentenza n. 1350 del 18/02/1999 (Rv. 523320 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Pagamento dell' indennità di occupazione e risarcimento per accessione invertita - Ente delegato per il compimento delle funzioni amministrative della procedura espropriativa (art. 1 legge Regione Campania 23/1977) - Legittimazione passiva - Esclusione - Soggetto promotore della procedura - Legittimazione passiva - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il soggetto delegato al compimento delle funzioni amministrative per una procedura espropriativa non è obbligato né per il pagamento dell'indennità di occupazione, né per il risarcimento conseguente all'accessione invertita, essendo invece obbligata l'autorità che l'ha promossa e nel cui interesse essa è svolta (nella specie, ai sensi delle leggi regionali campane del 19 aprile 1977 n. 23 - art. 1 - e 31 ottobre 1978 n. 51, il Comune era stato delegato ad emettere il decreto di occupazione temporanea di un'area per la costruzione di un impianto sportivo, il cui progetto era stato approvato dalla Provincia, che lo aveva realizzato, e pertanto non era passivamente legittimato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge Reg. Campania 19/04/1977 num. 23 art. 1, Legge Reg. Campania 31/10/1978 num. 51, DPR 15/01/1972 num. 8 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)