Sez. 1, Sentenza n. 5292 del 10/03/2006 (Rv. 589145 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Accertamento - Criteri - Parametro cronologico fissato dalla C.E.D.U. - Derogabilità - Limiti - Fattispecie relativa a causa di lavoro.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella determinazione della durata ragionevole del processo il giudice nazionale deve conformarsi, nei limiti del possibile, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, motivando eventuali scostamenti, che, comunque, non debbono essere eccessivi o irragionevoli. Tale obbligo di motivazione non può ritenersi assolto nel caso in cui la valutazione di ragionevolezza di un processo del lavoro, protrattosi in primo grado per un quadriennio, si fondi sul mero richiamo dell'intervenuta riunione di quattro giudizi, promossi da altrettanti lavoratori, senza indicazione delle specifiche circostanze (esigenza di più complessi accertamenti istruttori, necessità di esaminare posizioni soltanto parzialmente coincidenti, ecc.) che potevano giustificare il superamento del limite triennale generalmente affermato dal giudice europeo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)