Sez. L, Sentenza n. 3909 del 07/06/1983 (Rv. 428833 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - IPOTESI LEGITTIMA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO DI LICENZIAMENTO - RAPPORTO - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 RISPETTO ALLA NORMA EX ART. 2110 COD. CIV. - ININFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - IPOTESI LEGITTIMA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO DI LICENZIAMENTO - RAPPORTO - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 RISPETTO ALLA NORMA EX ART. 2110 COD. CIV. - ININFLUENZA.*
La legge 15 luglio 1976 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, introducendo una nuova disciplina in relazione al licenziamento prima regolato dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ. e cioè in relazione ad un comportamento volontario e responsabile del lavoratore come causa di recesso del datore di lavoro, non hanno apportato alcuna innovazione rispetto alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro previsto dall'art. 2110 cod. civ.. pertanto, la malattia, che legittima il licenziamento del lavoratore solo dopo il decorso del periodo di comporto costituisce un'ipotesi risolutoria del rapporto di lavoro che si pone su un piano diverso, per il suo carattere di specialità, rispetto all'ipotesi di licenziamento di cui all'ultima parte dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. (V 1179/82, mass n 419062, sulla prima parte; (Conf 1168/82, mass n 419046, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)