diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6005 del 12/11/1982 (Rv. 423731 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO - DIVIETO POSTO DALL'ART. 1453 COD. CIV. DI CHIEDERE L'ADEMPIMENTO UNA VOLTA DOMANDATA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LIMITE.*
Stato
decisa il 1982-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423731-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO - DIVIETO POSTO DALL'ART. 1453 COD. CIV. DI CHIEDERE L'ADEMPIMENTO UNA VOLTA DOMANDATA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LIMITE.*

Il divieto posto dall'art. 1453, secondo comma, cod. civ. di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, incontra un limite nel comportamento processuale dell'adempiente, il quale, invece di proporre la sola domanda di risoluzione (manifestando la sua Mancanza di interesse alla esecuzione del contratto), può proporre contestualmente tale domanda e quella di adempimento, la prima in via principale e la seconda in subordine, con la conseguenza che al giudice non è precluso l'esame della domanda (subordinata) di adempimento nei casi in cui per ragioni di ordine sostanziale, o anche meramente processuale, non possa essere accolta la domanda (principale) di risoluzione. (V 5083/78, mass n 394843; (V 1874/76, mass n 380668; (V 4070/68, mass n 337705).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)