Sez. 3, Sentenza n. 1874 del 24/05/1976 (Rv. 380668 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DIVIETO DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - LIMITI - INTERESSE ATTUALE DEL CONTRAENTE - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - ESTINZIONE DEL RELATIVO GIUDIZIO - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE SUBORDINATA DELLE DUE DOMANDE - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DIVIETO DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - LIMITI - INTERESSE ATTUALE DEL CONTRAENTE - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - ESTINZIONE DEL RELATIVO GIUDIZIO - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE SUBORDINATA DELLE DUE DOMANDE - AMMISSIBILITA.*
Il divieto posto dall'art 1453, secondo comma, cod civ, di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto non puo essere inteso in senso assoluto, ma e operante solo nei limiti in cui sussiste l'interesse attuale del contraente che ha chiesto la risoluzione. Quando viene meno tale interesse, cessa la ragione del detto divieto, di modo che la domanda di adempimento diviene proponibile dopo il rigetto o la declaratoria di inammissibilita di quella di risoluzione o l'Estinzione del giudizio relativo. Conseguentemente le due domande (di risoluzione e di adempimento) possono essere proposte in via subordinata anche nello stesso giudizio. (V 4070/68, mass n 337705; (V 684/68, mass n 331875; (V 724/64; (V 275/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)