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Sez. 2, Sentenza n. 4980 del 19/07/1983 (Rv. 429851 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO - DIVIETO DELLA SECONDA DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA PRIMA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429851-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO - DIVIETO DELLA SECONDA DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA PRIMA - LIMITI.*

Il divieto posto dall'art. 1453, secondo comma, cod. civ. di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto non può essere inteso in senso assoluto, essendo operante, secondo l'effettiva ratio di tale disposizione, solo nei limiti in cui sussista l'interesse attuale del contraente che ha chiesto la risoluzione, onde cessa quando detto interesse venga meno, con l'ulteriore conseguenza che le due domande (di risoluzione e di adempimento del contratto) possono essere proposte anche nel medesimo giudizio, la seconda subordinatamente alla prima. (V 6005/82, mass n 423731; (V 5083/78, mass n 394843; (V 1526/78, mass n 390901).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)