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Sez. L, Sentenza n. 836 del 03/02/1984 (Rv. 433053 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UN DIPENDENTE, CON CONSEGUENTE ESONERO DEL DATORE DI LAVORO DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - SITUAZIONE OBIETTIVA DI FORZA MAGGIORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433053-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UN DIPENDENTE, CON CONSEGUENTE ESONERO DEL DATORE DI LAVORO DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - SITUAZIONE OBIETTIVA DI FORZA MAGGIORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Nel caso di imprese artigiane, escluse, a norma dell'art. 1 della legge 20 maggio 1975 n. 164, dagli interventi d'integrazione salariale, la sospensione del rapporto di lavoro di un dipendente, con conseguente esonero del datore di lavoro dall'Obbligo del pagamento della retribuzione, è giustificata, secondo i principi generali, soltanto dalla sussistenza di una situazione obiettiva di forza maggiore, che, non imputabile al datore di lavoro ed esulante dal normale rischio d'impresa, determini l'impossibilità della prestazione lavorativa, restando esclusa la Rilevanza - allo stesso fine - di mere difficoltà di gestione. L'accertamento (positivo o negativo) del giudice del merito in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, della situazione anzidetta ed all'assolvimento, da parte del datore di lavoro, del relativo Onere probatorio, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (V 6614/82, mass n 424252; (V 2239/80, mass n 405911; (V 6245/79, mass n 402973; (V 4517/76, mass n 383238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)