Sez. L, Sentenza n. 6614 del 04/12/1982 (Rv. 424252 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
L'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa per causa di forza maggiore (costituita, nella specie, dall'occupazione dello stabilimento ad opera di terzi) - il cui accertamento integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato - esclude l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, non essendo in tale ipotesi configurabile una situazione di mora credendi dell'imprenditore, la quale implica che il creditore rifiuti la prestazione senza un motivo legittimo, e non potendo il cosiddetto rischio d'impresa essere esteso ad eventi non connessi all'attività aziendale e assolutamente non dominabili dall'imprenditore medesimo. (V 2239/80, mass n 405911; (V 4517/76, mass n 383238; (V 855/71, mass n 350722).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)