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Sez. L, Sentenza n. 2239 del 04/04/1980 (Rv. 405911 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - MANCANZA DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE, DI ACCORDO FRA LE PARTI E DI PREVISIONE CONTRATTUALE - OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE PER LE ORE PERDUTE - PERSISTENZA - RECUPERO DI DETTE ORE O IMPIEGO DEI LAVORATORI IN ALTRI LAVORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405911-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - MANCANZA DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE, DI ACCORDO FRA LE PARTI E DI PREVISIONE CONTRATTUALE - OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE PER LE ORE PERDUTE - PERSISTENZA - RECUPERO DI DETTE ORE O IMPIEGO DEI LAVORATORI IN ALTRI LAVORI - ESCLUSIONE.*

Qualora la contrattazione collettiva (nella specie: art 12 del CCNL 26 gennaio 1971 per i dipendenti da aziende calzaturiere) non preveda la facolta del datore di lavoro di interrompere l'attivita lavorativa, senza che vi sia una causa che tale interruzione giustifichi, l'interruzione dell'attivita lavorativa unilateralmente disposta, al di fuori di ogni causa di forza maggiore e senza alcun accordo fra le parti, obbliga il datore di lavoro a corrispondere la retribuzione per le ore perdute, senza quella possibilita per lo stesso di imporre il recupero di tali ore o di adibire i lavoratori ad altri lavori, prevista dalla contrattazione collettiva in caso di interruzione per cause obiettive.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Contr. Coll. 26/01/1971 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)