Sez. 1, Sentenza n. 7086 del 29/12/1988 (Rv. 461249 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE - ORDINANZA DECISORIA SULLA PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE D'APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE - ORDINANZA DECISORIA SULLA PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE D'APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento emesso in camera di consiglio dal giudice d'appello in Sede di reclamo avverso l'ordinanza, che abbia deciso della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, ha Forma e contenuto d'ordinanza, i cui effetti sono destinati a rimanere superati dalla successiva decisione di merito, sicché, dichiarato espressamente non impugnabile dalla legge (art. 357 cod. proc. civ.), esso neppur è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 cost.. (Conf Cass 2699/82, mass n 420544; (Conf Cass 3441/73, mass n 367428; (Conf Cass 1694/66, mass n 323316).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 357
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)