Sez. 2, Sentenza n. 3441 del 18/12/1973 (Rv. 367428 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - REVOCA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI REVOCA - RECLAMO - ORDINANZA DEL COLLEGIO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - REVOCA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI REVOCA - RECLAMO - ORDINANZA DEL COLLEGIO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza della Corte di appello emessa in Sede di reclamo contro il provvedimento del Presidente, con cui sia stata rigettata l'istanza di revoca della clausola di provvisoria esecuzione, ha natura di provvedimento ordinatorio, come tale non impugnabile in Cassazione neppure a norma dell'art 111 della Costituzione. (V 1694/66, mass n 323316).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 357
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)