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Sez. 3, Sentenza n. 1694 del 30/06/1966 (Rv. 323316 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ESECUZIONE PROVVISORIA - APPELLO - REVOCA - ORDINANZA DEL COLLEGIO CONFERMATIVA DEL PROVVEDIMENTO DELL'ISTRUTTORE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323316-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ESECUZIONE PROVVISORIA - APPELLO - REVOCA - ORDINANZA DEL COLLEGIO CONFERMATIVA DEL PROVVEDIMENTO DELL'ISTRUTTORE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'ordinanza della Corte di appello che, su reclamo della parte interessata, conferma il provvedimento del consigliere istruttore, di revoca dell'esecuzione provvisoria della pronunzia impugnata, ha Forma e contenuto di ordinanza, dichiarata espressamente non impugnabile dalla legge. Avverso la medesima e, pertanto, inammissibile il ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)