Sez. 1, Sentenza n. 9233 del 07/06/2012 (Rv. 622766 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Anticipazione - Interessi - Decorrenza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In materia di appalti di opere pubbliche, l'art. 3 della legge n. 741 del 1981, modificato dall'art. 33 della legge n. 41 del 1986, nel rendere obbligatoria la corresponsione dell'anticipazione, ha imposto che essa avvenga entro sei mesi dalla data dell'offerta, subordinandola, in via alternativa, all'avvenuto inizio dei lavori ovvero all'esecuzione della prestazione, ed escludendo la necessità di un'apposita richiesta dell'appaltatore; pertanto, il mero decorso del semestre vale a costituire in mora l'Amministrazione, con la conseguenza che all'appaltatore spettano gli interessi sulla somma dovuta con la decorrenza dalla data in cui essa è esigibile, non assumendo rilievo la circostanza che l'importo dei lavori eseguiti risulti inferiore a quello dell'anticipazione, dal momento che la norma che ne impone il versamento integra una deroga al principio di postnumerazione che regola il versamento del corrispettivo nel contratto d'appalto.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 3, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)