Sez. 1, Sentenza n. 23670 del 06/11/2006 (Rv. 593294 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Art. 2948 n. 4 cod. civ. - Prestazioni periodiche annuali o infrannuali - Prescrizione quinquennale - Applicabilità agli interessi dovuti sul corrispettivo e sull'anticipazione del contratto di appalto - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE
In tema di prescrizione, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, onde anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità: esso non è quindi applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo dell'appalto, nè dell'anticipazione, che vanno corrisposti in unica soluzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2948 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)