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Sez. L, Sentenza n. 3941 del 28/09/1989 (Rv. 463775 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CARATTERE AUTONOMO RISPETTO ALLA TUTELA COSIDDETTA RIPRISTINATORIA - CONSEGUENZA - MANCATA RICHIESTA DI REINTEGRAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463775-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CARATTERE AUTONOMO RISPETTO ALLA TUTELA COSIDDETTA RIPRISTINATORIA - CONSEGUENZA - MANCATA RICHIESTA DI REINTEGRAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - SUSSISTENZA.*

La tutela cosiddetta risarcitoria, accordata dall'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 in favore del lavoratore il cui licenziamento risulti invalido od inefficace (nella misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione), ha carattere autonomo rispetto alla tutela cosiddetta ripristinatoria contemplata dal primo comma della medesima norma, in quanto configura sanzione a carico del datore di lavoro non derivante dall'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, bensì direttamente discendente da detta Invalidità od inefficacia del licenziamento; l'indicato risarcimento, pertanto, deve essere riconosciuto anche al dipendente illegittimamente licenziato che non voglia o non possa chiedere la suddetta reintegrazione (ivi inclusa l'ipotesi in cui sia sopravvenuta revoca del licenziamento e riammissione al lavoro). (Conf 3957/87, mass n 452797).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)