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Sez. U, Sentenza n. 3957 del 23/04/1987 (Rv. 452797 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 SECONDO COMMA LEGGE N. 300 DEL 1970 - RINUNCIA DEL LAVORATORE ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - IMPOSSIBILITÀ DI DETTA REINTEGRAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452797-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 SECONDO COMMA LEGGE N. 300 DEL 1970 - RINUNCIA DEL LAVORATORE ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - IMPOSSIBILITÀ DI DETTA REINTEGRAZIONE - IRRILEVANZA.*

La tutela cosiddetta risarcitoria, accordata dall'art. 18 secondo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300 in favore del lavoratore il cui licenziamento risulti invalido od inefficace (nella misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione), ha carattere autonomo rispetto alla tutela cosiddetta ripristinatoria contemplata dal primo comma della medesima norma, in quanto configura sanzione a carico del datore di lavoro non derivante dall'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, bensì direttamente discendente da detta Invalidità od inefficacia del licenziamento. L'indicato risarcimento, pertanto, deve essere riconosciuto anche al dipendente illegittimamente licenziato che non voglia o non possa chiedere la suddetta reintegrazione (ivi inclusa l'ipotesi in cui sia sopravvenuta revoca del licenziamento e riammissione al lavoro). (V 4287/85, mass n 441771, in senso conforme; (V 474/85, mass n 438686; (V 5104/84, mass n 436897, in senso contrario; (V 5145/83, mass n 430008; (V 2651/78, mass n 392010; (V 2604/78, mass n 391958).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)