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Sez. 1, Sentenza n. 1071 del 25/03/1976 (Rv. 379744 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO - CONTROVERSIA PER RISARCIMENTO DEI DANNI DA SCIOPERO ILLECITO - SOGGEZIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379744-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO - CONTROVERSIA PER RISARCIMENTO DEI DANNI DA SCIOPERO ILLECITO - SOGGEZIONE.*

La causa, in cui il datore di lavoro chieda il risarcimento dei danni derivati dall'Esercizio dello sciopero con modalita illecite, deve essere trattata secondo il rito speciale del lavoro, e non secondo il rito ordinario come qualsiasi causa di risarcimento da illecito aquiliano, poiche lo sciopero non sospende il rapporto di lavoro nella sua sussistenza, ma ne determina solo una parziale sospensione d'efficacia. L'ulteriore lesione di diritti del datore di lavoro tutelabili erga omnes da al danneggiato la possibilita di agire per doppio titolo, ma non esclude la suddetta Competenza del giudice del lavoro.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)