Sez. 3, Sentenza n. 1217 del 20/02/1984 (Rv. 433362 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO - CONTROVERSIA CONCERNENTE L'ILLEGITTIMITÀ DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO, CON LA RICHIESTA DI CONDANNA DEGLI AUTORI DELLO SCIOPERO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - TRATTAZIONE SECONDO IL RITO SPECIALE DEL LAVORO - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO - CONTROVERSIA CONCERNENTE L'ILLEGITTIMITÀ DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO, CON LA RICHIESTA DI CONDANNA DEGLI AUTORI DELLO SCIOPERO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - TRATTAZIONE SECONDO IL RITO SPECIALE DEL LAVORO - NECESSITÀ.*
La causa in cui il datore di lavoro chieda accertarsi l'illegittimità delle modalità di attuazione del diritto di sciopero con la condanna degli autori di questo al risarcimento dei danni derivatine (nella specie, sotto Forma di ritardi nella consegna della merce, discredito commerciale, ecc., conseguenti al blocco dell'ingresso dello stabilimento) deve essere trattata secondo il rito speciale del lavoro, e non secondo il rito ordinario come qualsiasi causa di risarcimento del danno da fatto illecito, vertendosi in materia di controversia relativa a rapporto di lavoro subordinato privato a norma dell'art. 409 n. 1 cod. proc. civ.. (V 2093/82, mass n 419959; (V 5550/81, mass n 416273; (V 1071/76, mass n 379744).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)