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Sez. 2, Sentenza n. 2093 del 05/04/1982 (Rv. 419959 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - COMPORTAMENTO ILLECITO DI LAVORATORI IN SCIOPERO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PROPOSTA DAL DATORE DI LAVORO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419959-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - COMPORTAMENTO ILLECITO DI LAVORATORI IN SCIOPERO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PROPOSTA DAL DATORE DI LAVORO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*

La violazione, da parte del lavoratore in sciopero, dei diritti altrui ugualmente tutelati dalla legge - quali, ad esempio, diritti alla libertà di lavoro, di movimento, di proprietà etc. - importa una responsabilità extracontrattuale in quanto è contraria al principio generale del neminem laedere e presenta un legame di mera occasionalità con il rapporto di lavoro. Pertanto, la cognizione della controversia con la quale il datore di lavoro chiede il risarcimento dei danni subiti ad opera di comportamenti illeciti di lavoratori in sciopero (nella specie consistenti in quanto pagato ad un'impresa di trasporti che non aveva potuto accedere all'interno dello stabilimento per caricare beni aziendali) e senza che fra le parti siano in discussione i limiti e le modalità di Esercizio del diritto di sciopero, rientra nella Competenza del giudice ordinario, determinata secondo i normali criteri del valore e non anche in quella funzionale del giudice del lavoro. (V 1071/76, mass n 379744).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)