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Sez. 1, Sentenza n. 2845 del 15/12/1984 Ud. (dep. 07/02/1985) Rv. 167752 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167752-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Il Sindacato di legittimità sui provvedimenti di accoglimento o di reiezione di istanza di scarcerazione per insufficienza di indizi non può comportare una nuova valutazione della consistenza e concludenza degli indizi presi in esame dal giudice di merito; esso è volto esclusivamente a verificare se la motivazione del provvedimento adottato contenga la specifica enunciazione degli elementi di fatto utilizzati dal giudice e le ragioni per cui essi sono stati ritenuti rilevanti ai fini dell'adottata statuizione, mentre è indubbio che costituisce questione di fatto, riservata unicamente all'apprezzamento del giudice di merito, tutto ciò che attiene all'interpretazione dei fatti indizianti, alla valutazione comparativa della loro attendibilità e alla individuazione di quelli determinanti e decisivi. (Conf mass n 154497 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)