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Sez. 1, Sentenza n. 873 del 26/04/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154497 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - PROSPETTAZIONE DI ELEMENTI ASSOLUTAMENTE DECISIVI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154497-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - PROSPETTAZIONE DI ELEMENTI ASSOLUTAMENTE DECISIVI - AMMISSIBILITÀ.*

In materia di scarcerazione per insufficienza di indizi il controllo di legittimità non riguarda la concreta consistenza degli indizi valutati dal giudice di merito, ma si esercita in via esclusiva sulla motivazione del provvedimento, nei ristretti termini consentiti dai vizi di carenza e contraddittorietà della motivazione stessa. Il ricorrente, pertanto, non è ammesso a contrapporre interpretazioni alternative o diverse spiegazioni dai fatti, né a prospettare elementi diversi da quelli esaminati in Sede di merito, salvo che si tratti di elementi assolutamente decisivi, cioè tali che, se fossero stati presi in considerazione, ovvero non fossero stati oggetto di travisamento, avrebbero imposto certamente una decisione diversa. (Conf mass n 140579; (Conf mass n 136240, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)