Sez. 1, Sentenza n. 356 del 01/02/1988 Cc. (dep. 02/03/1988) Rv. 177756 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - RAGIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - RAGIONE.*
Il Sindacato di legittimità dell'ordinanza, in materia di scarcerazione per insufficienza di indizi, per quanto concerne la motivazione, è proporzionato ai caratteri di sommarietà e provvisorietà che sono propri del provvedimento, ed è meno penetrante di quello che può esercitarsi sulla motivazione della sentenza. Esso è diretto a individuare i vizi macroscopici che emergono dallo stesso provvedimento impugnato e che colpiscono la valutazione degli indizi nel loro complesso; ciò anche perché, in Sede di ricorso contro i provvedimenti sulla libertà personale, la Corte di Cassazione non dispone degli Atti di acquisizione probatoria e non è, quindi, in grado di controllare analiticamente l'aderenza della motivazione alle risultanze acquisite. (V mass n 167752; (V mass n 163063).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)