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Sez. 2, Sentenza n. 10550 del 02/08/2001 (Rv. 548702 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Esecuzione da parte dell'appaltatore di un progetto fornitogli dal committente - Vizi dell'opera derivanti da errori del progetto - Responsabilità dell'appaltatore - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2001-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548702-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE

L'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo dei vizi dell'opera derivanti dallo stesso progetto sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al committente, sia se non li abbia rilevati ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L'autore è invece esentato da responsabilità se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come "nudus minister" per le insistenze del committente a rischio del medesimo.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)