Sez. 2, Sentenza n. 3716 del 14/11/1969 (Rv. 343966 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DISTINZIONE DELLA CAPACITA DI LAVORO - RILEVANZA DEI FATTORI PSICOLOGICI ED ESTREMI - NECESSITA DI UNA MALATTIA.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DISTINZIONE DELLA CAPACITA DI LAVORO - RILEVANZA DEI FATTORI PSICOLOGICI ED ESTREMI - NECESSITA DI UNA MALATTIA.*
La capacita di guadagno, cui fa riferimento l'art. 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, esprime un concetto piu ampio della capacita lavorativa, perche sussiste ed assume diversa entita anche in funzione dei fattori soggettivi (eta ed attitudini) e dei fattori estrinseci ambientali, che possono influire in senso positivo o negativo sulla concreta ed effettiva possibilita che il minorato utilizzi in modo proficuo le sue residue energie lavorative. Tuttavia, conformemente al dettato letterale della norma, la permanente riduzione di siffatta capacita di guadagno deve pur sempre ricollegarsi causalmente - come a necessario e fondamentale presupposto - ad una infermita o ad un difetto fisico o mentale che incida sulla capacita di lavoro per cui, se una menomazione psico-fisica manchi del tutto, ovvero sia accertata in entita scarsamente apprezzabile, viene meno anche la possibilita di prendere in considerazione i cennati fattori adiettizi, che, per la loro natura di elementi secondari ed accessori, concorrono a porre in evidenza lo stato di invalidita pensionabile, ma non possono, di per se, costituirlo. (V 2686-69, massima n 342356 580-69, massima n 338766 1272-67, massima n 327807 1571-67, massima n 328350 2417-66, massima n 324673 728-64).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)