Sez. 2, Sentenza n. 304 del 05/02/1971 (Rv. 349797 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DIMINUZIONE - MALATTIA INVALIDANTE - FATTORI ESTRINSECI - FUNZIONE SUSSIDIARIA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DIMINUZIONE - MALATTIA INVALIDANTE - FATTORI ESTRINSECI - FUNZIONE SUSSIDIARIA.*
Nelle controversie in materia di invalidita, qualora manchi la menomazione fisiopsichica, o questa sia stata accertata in entita scarsamente apprezzabile, la diminuzione in atto della capacita di guadagno eventualmente dovuta ai cosiddetti fattori estrinseci (quali sono gli elementi economico ambientali da cui derivi difficolta ed anche impossibilita, per l'assicurato, di trovare utile occupazione, confacente alle sue attitudini, nella zona di sua residenza o in zone limitrofe) non costituisce indice di uno stato d'invalidita pensionabile, in quanto tali fattori estrinseci possono venire in considerazione solo quali elementi sussidiari che concorrono, insieme all'infermita, che resta sempre la componente principale cui deve essere rapportata, in nesso di stretta causalita, la diminuzione della capacita di guadagno, a porre in evidenza lo stato di invalidita, ma non possono di per se stessi, costituirlo. (V 3874'69 mass 344239' 3716'69 mass 343966' 3025'69 mass 342928' 580'69 mass 338766).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)