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Sez. 6, Sentenza n. 5357 del 24/10/2002 Ud. (dep. 04/02/2003) Rv. 224915 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Oggetto - Conformità ai capi ed ai punti dell'appello principale - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224915-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE

L'appello incidentale ai sensi dell'art. 595 cod. proc. pen. è proponibile dalla parte non appellante in relazione all'impugnazione delle altre parti ed ha natura accessoria rispetto all'impugnazione principale, perdendo efficacia in caso di inammissibilità di quella o di rinuncia ad essa. Ne deriva che l'appello incidentale non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dall'appello principale, anche se nell'ambito di questi possono essere diversi i punti della decisione incidentalmente impugnati perché altrimenti verrebbe negata all'appello incidentale la natura di impugnazione, privandolo della sua funzione specifica che non può ridursi alla semplice contestazione delle domande avversarie, che compete a ciascuna parte senza richiedere impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)