Sez. 3, Sentenza n. 1119 del 24/03/1975 (Rv. 374553 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INCOMPETENZA - DEDUZIONE O RILIEVO D'UFFICIO DI NUOVI MOTIVI IN CORSO DI CAUSA - INAMMISSIBILITA - CONTESTAZIONE ORIGINARIA DI TUTTI I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INCOMPETENZA - DEDUZIONE O RILIEVO D'UFFICIO DI NUOVI MOTIVI IN CORSO DI CAUSA - INAMMISSIBILITA - CONTESTAZIONE ORIGINARIA DI TUTTI I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA.*
I motivi dedotti nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza per ragioni di territorio non possono essere modificati nel corso del giudizio ne il giudice puo rilevare motivi non dedotti. Ne consegue che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, poiche al foro generale, previsto dall'art 18 cod proc civ si aggiungono il forum contractus ed il forum destinatae solutionis ex art 20 stesso codice e la scelta di uno di essi spetta all'attore, il convenuto ha l'Onere di contestare nel primo atto difensivo, l'individuabilita, presso il giudice adito, di entrambi detti fori facoltativi, con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale contestazione, la Competenza resta radicata presso il giudice adito. (V 803/68, mass n 332073).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)