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Sez. 1, Sentenza n. 3691 del 30/05/1988 (Rv. 458947 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - INDICAZIONE SUCCESSIVA DI ALTRE RAGIONI DI INCOMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458947-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - INDICAZIONE SUCCESSIVA DI ALTRE RAGIONI DI INCOMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Nell'ipotesi in cui, con riguardo alla richiesta di provvedimento di urgenza rivolta al giudice del merito, ai sensi degli artt. 700 e 701 cod. proc. civ., dopo l'instaurazione della lite ma prima dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, sia eccepita, in Sede di procedimento incidentale di urgenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito, l'ambito della questione di Competenza territoriale resta delimitato, ai sensi del terzo comma dell'art. 38 cod. proc. civ., dai motivi inizialmente indicati dalla parte eccipiente, non potendo questa, mediante successivi Atti integrare o modificare la già proposta eccezione con l'indicazione di nuove e diverse ragioni d'incompetenza. (V 5719/87, mass n 454144; (V 1018/83, mass n 425788; (V 1119/75, mass n 374553; (V 1559/73, mass n 364377).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)