Sez. 3, Sentenza n. 397 del 05/02/1976 (Rv. 379050 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE DI AMBEDUE I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE DI AMBEDUE I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
I motivi dedotti nella prima difesa a sostegno delle eccezioni d'incompetenza territoriale non possono essere modificati nel corso del giudizio ne il giudice puo rilevare motivi non dedotti. Ne consegue che, nelle cause relative a diritti d'obbligazione, poiche al forum destinatae solutionis si aggiunge il forum contractus ex art 20 cod civ e la scelta di uno di essi spetta all'attore, il convenuto ha l'Onere di contestare nel primo atto difensivo la individuabilita, presso il giudice adito, di entrambi i detti fori facoltativi, con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale contestazione, la Competenza resta radicata presso il giudice adito. (Conf 1119/75, mass n 374553; (Conf 803/68, mass n 332073).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)