Sez. 3, Sentenza n. 604 del 17/01/2003 (Rv. 559797 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Concorso di colpa fra l'infortunato e il terzo responsabile - Diritto dell'ente previdenziale all'intero ammontare delle prestazioni erogate - Sussistenza - Rivalsa dell'ente - Limiti.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
Nel caso di concorso di colpa fra l'infortunato, che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale, e il terzo responsabile dell'illecito, l'ente che agisce nei confronti di quest'ultimo in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato della quota riferibile al concorso di colpa; quest'ultimo opera, invece, come limite del diritto di rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)