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Sez. 3, Sentenza n. 12907 del 13/07/2004 (Rv. 574494 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Esercizio del diritto di surrogazione - Effetti giuridici - Risarcimento integrale del danno da parte del danneggiante - Azione contro gli eredi dell'assicurato corresponsabile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574494-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

Poiché nessuno può rivestire contemporaneamente la posizione di danneggiante e di danneggiato, gli eredi del soggetto deceduto in un sinistro stradale di cui era corresponsabile non possono essere considerati solidalmente responsabili - con gli altri soggetti chiamati a rispondere del sinistro - dei danni da essi stessi patiti. Pertanto, come a norma dell'art. 1916 l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato soltanto verso i terzi responsabili, così l'Inail che abbia pagato l'indennità ai congiunti del proprio assicurato non ha titolo per ripeterla contro l'assicuratore della responsabilità civile del de cuius, il quale non può essere considerato - a questi fini - terzo responsabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)