Sez. 2, Sentenza n. 11946 del 27/11/1997 (Rv. 510467 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE | Omessa produzione dell'originale - Efficacia di scrittura privata - Esclusione - Contratto di trasferimento immobiliare - Telegramma non originale - Forma scritta per il perfezionamento del contratto - Inidoneità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE
Per il disposto dell'art. 2705 Cod.Civ. il telegramma non prodotto in originale (nella specie, perché non reperito presso l'ufficio postale) non ha efficacia di scrittura privata e non è, pertanto, idoneo a costituire forma scritta per il perfezionamento di un contratto di trasferimento immobiliare a norma dell'art. 1350 Cod.Civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2705, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)